Edilizia sociale

Alloggi popolari, il richiamo alla Costituzione per Fabbri

La priorità dovrebbe andare alle famiglie in maggiore difficoltà, non all’anzianità di permanenza.

Alloggi popolari, il richiamo alla Costituzione per Fabbri

Roberto Baldisserotto interviene nel dibattito sulle regole per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e contesta le dichiarazioni del sindaco di Ferrara Alan Fabbri sulla decisione della Regione Emilia-Romagna di adeguare i criteri agli orientamenti della Corte costituzionale.

Secondo Baldisserotto, definire «molto grave» l’adeguamento delle regole sarebbe una valutazione errata, perché, quando la Corte costituzionale dichiara illegittima una norma, non si tratterebbe di una scelta politica discrezionale, ma dell’obbligo di conformarsi ai principi costituzionali. Il punto centrale, sostiene, è stabilire se l’anzianità di residenza possa prevalere sulla situazione concreta di difficoltà abitativa.

Il confronto tra due famiglie

Per illustrare la questione, l’autore della lettera propone il caso di due nuclei familiari. La prima famiglia è composta da due genitori e due bambini piccoli, dispone di un solo reddito precario, ha un Isee di 5.000 euro e uno sfratto imminente. La situazione le attribuirebbe 40 punti. La seconda famiglia, invece, ha due genitori con un lavoro stabile, un figlio, un Isee di 18.000 euro e una condizione abitativa meno critica. I suoi 38 punti diventerebbero 41 grazie ai tre punti aggiuntivi legati ai dieci anni di residenza nel Comune.

Entrambi i nuclei, osserva Baldisserotto, avrebbero i requisiti per partecipare al bando ERP, che assegna 0,3 punti per ogni anno di residenza. Da qui la domanda rivolta al sindaco: è corretto che una famiglia con un disagio abitativo meno grave possa superare in graduatoria quella con bambini piccoli e uno sfratto imminente soltanto perché risiede da più tempo nel territorio?

Il richiamo alle sentenze

La lettera richiama la sentenza n. 1 dell’8 gennaio 2026, con la quale la Corte costituzionale avrebbe dichiarato illegittimo un sistema di punteggi in grado di consentire alla maggiore anzianità di residenza o di attività lavorativa di prevalere sull’effettivo bisogno abitativo. Viene citata anche la sentenza n. 70 del 2026, indicata come ulteriore conferma del principio secondo cui la residenza pregressa e prolungata non può trasformarsi in una barriera irragionevole all’accesso all’edilizia pubblica.

Per Baldisserotto, gli alloggi popolari non devono essere considerati un premio alla permanenza sul territorio, ma uno strumento di protezione sociale destinato alle persone e alle famiglie in maggiore difficoltà. Il legame con la comunità, aggiunge, mantiene un valore, ma non può diventare un privilegio capace di penalizzare chi rischia di perdere la propria abitazione.

L’autore respinge inoltre una lettura della vicenda in termini di contrapposizione tra italiani e stranieri. A suo giudizio, il principio di uguaglianza e la tutela del bisogno abitativo devono valere indipendentemente dalla provenienza. La Corte, precisa, non avrebbe escluso in assoluto il rilievo della residenza, ma avrebbe stabilito che questo criterio non può prevalere senza una giustificazione sulla condizione di necessità.

La conclusione della lettera è un appello al sindaco Fabbri e agli amministratori: il criterio principale per l’assegnazione dovrebbe essere la gravità del bisogno abitativo, non l’anzianità anagrafica della residenza. Le case popolari, sostiene Baldisserotto, dovrebbero essere destinate prioritariamente a chi si trova nella situazione più fragile.